Art. 8.

      1. Il coordinatore generale, scelto fra i dirigenti dello Stato, della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici, con qualifica non inferiore a direttore generale, è posto in aspettativa con assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
      2. L'amministrazione di appartenenza provvede a richiedere il rimborso del correlativo onere all'ufficio contabile del Comitato.